Art. 1.

      1. L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, l'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro, l'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti, l'Unione italiana ciechi e l'Unione nazionale mutilati per servizio, di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono riconosciuti di interesse pubblico nazionale.